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Ordinanza — n. 29481/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29481/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29481/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA GIOVANNI nato a RIONERO IN VULTURE il 19/04/1957 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Montagna Giovanni per il reato di tentato furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29481/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA GIOVANNI nato a RIONERO IN VULTURE il 19/04/1957 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Montagna Giovanni per il reato di tentato furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

Parole chiave

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aggravamento della pena gravi addebiti penali tentate lesioni personali gravi altri capi d'accusa pubblica istigazione a delinquere azione penale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA GIOVANNI nato a RIONERO IN VULTURE il 19/04/1957 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Montagna Giovanni per il reato di tentato furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente (tanto, a prescindere dal fatto che la responsabilità non era stata contestata in appello); con riguardo al trattamento sanzionatorio, i! riferimento, contenuto in sentenza, al valore della merce e ai gravi precedenti penali dell'imputato rendono pienamente ragione sia dell'applicazione di una pena di poco superiore al minimo edittale, sia della negazione delle attenuanti generiche; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il Con L lie est nsore Il esidente (Ant i bre) DEPOSITATA IN CAN (M ichelli) i 2