Ordinanza — n. 29480/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINARO MARCO nato a MILANO il 25/12/1976 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Marinaro Marco per tentato furto in supermercato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, denunciando l'illogicità della motivazione resa dal giudicante in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29480/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINARO MARCO nato a MILANO il 25/12/1976 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Marinaro Marco per tentato furto in supermercato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, denunciando l'illogicità della motivazione resa dal giudicante in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINARO MARCO nato a MILANO il 25/12/1976 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Marinaro Marco per tentato furto in supermercato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, denunciando l'illogicità della motivazione resa dal giudicante in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile, perché frutto di una indebita svalutazione delle motivazione offerta da! giudicante, da ritenere, invece, logica e congrua, essendo basata su parametri aventi base nell'art. 133 cod. pen.. Il giudice, invero, può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di ~vi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola da precedenti penali e giudiziari, come è dato riscontrare nella specie. Tanto, a maggior ragione, a fronte di un ricorso che non contiene alcuna indicazione giuridicamente valida circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione (anzi, ignora ostentatamente la pregnante motivazione del giudicante); - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'8/6/2021 .DEPOSITATA Il Corsiqiie tensore IN CANCF! LURIA sidente (An n òi ettibre) I 28 L 2021 essichelli)