Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new arguments and failure to explain possession of forged documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant, Caldarar Ionut Remus, challenged the conviction for forgery and other crimes but failed to provide new evidence or explain how he obtained the forged Hungarian license. The court ruled that the appellant's claim of ignorance regarding the document's falsity was insufficient given the clear evidence of his interest in the forgery and the procedural history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it constitutes a mere reproduction of arguments previously rejected by the appellate court without presenting new elements or a distinct legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAR IONUT REMUS nato a ZARNESTI( ROMANIA) il 05/01/1985 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Caldarar Ionut Remus per i reati di cui agli artt. 48- 460 e 477-482 cod. peci.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. La Corte d'appello ha già spiegato che le evidenti difformità del documento rispetto all'originale rendevano certa la sua falsità, che solo Caldarar aveva interesse alla falsificazione e che in neracinnp di i In precedente controllo rAlriArAr Avpva omesso di fare riferimento alla patente ungherese in suo possesso, a dimostrazione del fatto che ne era privo e che se n'era procurata una per evitare altre noie giudiziarie.
A fronte di tanto il ricorrente non fa che addurre la propria ignoranza della falsità, in maniera scollegata alle risultanze processuali e senza spiegare in quale modo era venuto in possesso del documento falso, con la conseguenza sopra annunciata; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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