Ordinanza — n. 29478/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNATA ALESSANDRO nato a GELA il 30/12/1982 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pennata Alessandro per minaccia grave; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29478/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNATA ALESSANDRO nato a GELA il 30/12/1982 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pennata Alessandro per minaccia grave; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNATA ALESSANDRO nato a GELA il 30/12/1982 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pennata Alessandro per minaccia grave; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; tanto, a fronte della puntuale disamina delle risultanze probatorie da parte del giudicante, che ha dato conto, In maniera logica Pd ‘3CHCFiVa, delle ragioni per cui h> ritenuto credibile la persona offesa; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 , h Il C n igli re e ensore Il Pres"dente (A t io ett bre) DEPOSITATA (Ma ssichelli) IN C,APJCE.Li...ERIA 28 I4U3 2021