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Ordinanza — n. 29477/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29477/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29477/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCERI ANTONIO nato a ORTONA il 14/12/1955 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; ee) - che la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Luceri Antonio per bancarotta semplice documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento gan7ionatorin;

Regesto Legislator

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articolo 133 cod.pen, art. 133 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29477/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi ai giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. Invero: - la sussistenza del reato e la commissione dello stesso da parte dell'imputato cnnn stati provati sulla bAcP delle dichiarazioni ri,rAtnrP, a cui non fu consegnata tutta la documentazione che la società era obbligata a tenere (non fu consegnato il libro giornale del 2012, mentre il libro degli inventari non risultava trascritto), con la conseguenza che non fu possibile al curatore ricostruire tutta l'attività econonico-finanziaria della società.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie omissione della contabilità cattiva gestione bancarotta fraudolenta infrazione commessa nell'azienda responsabilità dell'impresa

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod.pen
art. 133 cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
pen.; - che la ritenuta inammissibilità ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCERI ANTONIO nato a ORTONA il 14/12/1955 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; ee)

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Luceri Antonio per bancarotta semplice documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento gan7ionatorin;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi ai giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. Invero: - la sussistenza del reato e la commissione dello stesso da parte dell'imputato cnnn stati provati sulla bAcP delle dichiarazioni ri,rAtnrP, a cui non fu consegnata tutta la documentazione che la società era obbligata a tenere (non fu consegnato il libro giornale del 2012, mentre il libro degli inventari non risultava trascritto), con la conseguenza che non fu possibile al curatore ricostruire tutta l'attività econonico-finanziaria della società.

Inutilmente, pertanto, i! ricorrente insiste sul fatto di aver depositato la documentazione nel giudizio di primo grado, dal momento che quella documentazione andava consegnata al curatore nei tempi previsti dalla legge fallimentare; - la quantificazione della pena può PCCPrP sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge , cirrht ciPHA motivazione ci> parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di dtpng.HA adeguata n non PreeccivA; riò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nella JLk specie, il riferimento ai precedenti penali, anche specifici, in numero di tre, oltre ad altre condanne per reati nient'affatto lievi, e al pregiudizio arrecato alla società e ai creditori giustifica pienamente l'irrogazione di una pena lievemente superiore al minimo edittale e la negazione delle attenuanti generiche; - !P particolare tenuità del fatto P stata esclusa per !'importanza dell'inadempimento posto in essere dall'imputato; il che costituisce motivazione adeguata rispetto alla decisione, perché ancorata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; - che la ritenuta inammissibilità ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali P della somma di "go 3,000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'8/6/2021 DEPOSITATA IN CANCELL