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Ordinanza — n. 29475/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for violence charges, ruling facts support conviction and costs apply.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29475/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the defendant's claims regarding the conviction for private violence and aggravated threat. The court found that the lower courts correctly interpreted the evidence, specifically the use of a metal bar to force the victim to stop a vehicle, which fully satisfied the elements of the crime. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay a fine of 3,000 euros and cover procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-ter c.p.p.: Appeals against judgments in criminal proceedings are inadmissible when the grievances constitute impermissible factual attacks on the reasoning of the lower courts or involve a reconstruction of events divergent from the judicial finding, thereby exceeding the scope of admissible review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility private violence conviction factual review limits procedural costs award improper factual censure allegazione motivata minaccia nel diritto penale asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 616-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI LEVINO nato a TERMOLI il 29/06/1979 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Cirelli Levino per violenza privata e minaccia aggravata in danno di Mascia Fulvio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione riguardo al giudizio di responsabilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute Si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primi e secondo grado (quest'ultimo facendo legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, che ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, giungendo a conclusioni univoche e non smentite, nella sostanza, dall'imputato, salvo dare ad esse una interpretazione soggettiva P contrastante col tenere 10 cod. pen., che punisce qualsiasi costringimento relativo all'altrui persona, attuato mediante coartazione della volontà.

Nella specie, l'aver costretto la persona ad arrestare la marcia dell'autovettura, brandendo contro di essa una spranga di ferro, integra certamente l'ipotesi delittuosa a lui contestata. Per il resto le deduzioni del ricorrente sono irricevibili, perché propongono una ricostruzione dell'occorso difforme da quelle operata dal giudicante, con palese sconfinamento nel merito;

2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'artirnio 616 rod.prnc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso 1'8/6/2021 Il ConsiFie eEensore Il Presidente (Ant mbre) (Mariassichelli) DEPOSITATA IN CANCELLERIA \