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Ordinanza — n. 29473/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentence falls within statutory limits and lacks logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29473/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Jakubovic Daniel inadmissible. The defendant argued that the aggravated theft sentence was excessive and should have been replaced with controlled liberty, but the court found no legal violation. The court ruled that since the imposed penalty fell strictly within the statutory minimum and maximum limits, it constitutes a valid global assessment rather than an analytically flawed judgment requiring specific motivation.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging a sentence is inadmissible if the penalty falls within statutory limits and is not illogical, as the judge's global assessment satisfies the motivation requirement.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory penalty limits global sentencing assessment lack of logical flaw controlled liberty substitution adeguamento della pena revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 133 cod.pen
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAKUBOVIC DANIEL nato il 11/03/1975 avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Jakubovic Daniel per due furti aggravati; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e alla sua mancata sostituzione con la libertà controllata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di iegittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nella specie, il riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali giustifica pienamente l'irrogazione di una pena che coincide praticamente col minimo edittale P la qua mancata sostituzione con la libertà controllata; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. 2 e Così deciso 1'8/6/2021 Il Con igli re stensore Il Pr sidente (An embre) ( Mar03s/ichelli) DEPOSITATA IN CAN ELLERIA