Ordinanza — n. 29472/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE MODOU - nato il 08/05/1986 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Touré Modou per i reati di cui all'art. 495 cod. pen, e all'art. 73 Dpr 309/90; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 133 cod.pen; Ordinanza — n. 29472/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen, e all'art. 73 Dpr 309/90; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE MODOU - nato il 08/05/1986 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Touré Modou per i reati di cui all'art. 495 cod. pen, e all'art. 73 Dpr 309/90; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con í motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata n non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli np considerato Ria pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.
Nella specie, la mitigazione del trattamento sanzionatorio, già avvenuto con la concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti, P la considerazione del numero P della qualità delle dosi di stupefacente detenute dall'imputato giustificano pienamente l'aumento della pena nella misura disposta; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui aWarticrYlo 616 rod.pror.pen., ivi compresa, in assenza di olPrTIPnti che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il Cori Con .g jere est nsore Il Presidente (An n ci tt bre) ( Mari s ichelli) f D EPOSITAT IN CANCELLER;