Ordinanza — n. 29471/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAche il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto: - l'applicazione di una pena prossima al minimo edittale (quattro mesi di reclusione ed C 200 di multa) esimeva il giudicante da qualsiasi pregnante motivazione, atteso che si tratta di una pena contenuta nei limiti edittali e assolutamente modesta; - l'applicazione della recidiva facoltativa attiene all'e sercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'applicazione della circostanza in considerazione dei numerosi P gravi precedenti penali dell'imputato ; vele a dire sulla base di circostanze obbiettivamente idonee a rivelare una ma ggiore capacità a delinquere del reo, bisognosa, per essere fronteggiata, di una maggiore severità sanzionatoria ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29471/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pilato Giuseppe per il reato di furto tentato in supermercato ; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge con riguardo alla determinazione della pena e all'applicazione della recidiva.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 23/03/1973 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pilato Giuseppe per il reato di furto tentato in supermercato ; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge con riguardo alla determinazione della pena e all'applicazione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto: - l'applicazione di una pena prossima al minimo edittale (quattro mesi di reclusione ed C 200 di multa) esimeva il giudicante da qualsiasi pregnante motivazione, atteso che si tratta di una pena contenuta nei limiti edittali e assolutamente modesta; - l'applicazione della recidiva facoltativa attiene all'e sercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'applicazione della circostanza in considerazione dei numerosi P gravi precedenti penali dell'imputato ; vele a dire sulla base di circostanze obbiettivamente idonee a rivelare una ma ggiore capacità a delinquere del reo, bisognosa, per essere fronteggiata, di una maggiore severità sanzionatoria ;
2) che la ritenute inammissibilità del ricorso comporta IP conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che val gano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila ; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 IN DEPOS i TA TA CANCEL3LER1A Il Con ici g liere stensore Il P esidente 1 2 a Lu 2021 (A t ni re