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Ordinanza — n. 29470/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29470/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29470/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STROPPIANA RAFFAELLA nato a VERCELLI il 24/02/1965 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Stroppiana Raffaella per reati di furto e indebito utilizzo della carta di credito di Venuti Giampaolo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29470/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STROPPIANA RAFFAELLA nato a VERCELLI il 24/02/1965 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Stroppiana Raffaella per reati di furto e indebito utilizzo della carta di credito di Venuti Giampaolo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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truffa in materia di credito abuso di carte-chèques accusa penale altri capi d'accusa imputazione di furto ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
b) ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva è sufficiente che il giudice consideri - com'è avvenuto nella specie - gli elementi enunciati nell'art. 133 cod.
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STROPPIANA RAFFAELLA nato a VERCELLI il 24/02/1965 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Stroppiana Raffaella per reati di furto e indebito utilizzo della carta di credito di Venuti Giampaolo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Infatti:

a) la responsabilità per i fatti addebitati all'imputata non è stata contestata in appello; da qui l'inammissibilità della prima doglianza;

b) ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva è sufficiente che il giudice consideri - com'è avvenuto nella specie - gli elementi enunciati nell'art. 133 cod. pen., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione, se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti;

c) i benefici di legge non sono stati concessi perché non concedibili e perché i precedenti penali dell'imputata ne sconsiglierebbero, comunque, la concessione; fatto genericamente e immotivatamente contestato dalla ricorrente; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proreqstiall P della somma di euro 3,000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 , DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Cons`gliere es _nsore I I Il residente 2 8 i , G 2021 (A / to lotite bre) ( M ria e