Ordinanza — n. 29469/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSI FABRIZIO nato a ROMA il 08/08/1989 avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Grossi Fabrizio per aver declinato false generalità alla Polizia che io interrogava e per guida in stato di ebbrezza alcolica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'ad: 495 cod. pen., posto che non sarebbe stato valutato lo stato di alterazione in cui si trovava l'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29469/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Come correttamente rilevato in sentenza, lo stato di ubriachezza, non determinato da caso fortuito o forza maggiore, non esclude né diminuisce l'imputabitità: Quanto all'elemento soggettivo, la Corte d'appello ha rilevato che Grossi era in grado di rendersi conto della falsità delle dichiarazioni rese, dal momento che era stato comunque in grado di porsi alla guida dell'auto e di raggiungere il casello autostradale, teatro dell'incidente, e che la sua condotta era stata finalizzata ad eludere il controllo: segno che si era trattato di condotta cosciente e volontaria.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSI FABRIZIO nato a ROMA il 08/08/1989 avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Grossi Fabrizio per aver declinato false generalità alla Polizia che io interrogava e per guida in stato di ebbrezza alcolica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'ad: 495 cod. pen., posto che non sarebbe stato valutato lo stato di alterazione in cui si trovava l'imputato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Come correttamente rilevato in sentenza, lo stato di ubriachezza, non determinato da caso fortuito o forza maggiore, non esclude né diminuisce l'imputabitità: Quanto all'elemento soggettivo, la Corte d'appello ha rilevato che Grossi era in grado di rendersi conto della falsità delle dichiarazioni rese, dal momento che era stato comunque in grado di porsi alla guida dell'auto e di raggiungere il casello autostradale, teatro dell'incidente, e che la sua condotta era stata finalizzata ad eludere il controllo: segno che si era trattato di condotta cosciente e volontaria.
Trattasi di motivazione affatto scevra di illogicità, non censurabile in questa sede; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso V8/6/2021 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Con igliere estensore ,., Il Presidente (A t riio Setebre) 28 L