Ordinanza — n. 29468/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINELLA DOMENICO nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/07/1970 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; L - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Rinella Domenico per minaccia e lesioni personali in danno della moglie; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla prova della responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29468/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINELLA DOMENICO nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/07/1970 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; L - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Rinella Domenico per minaccia e lesioni personali in danno della moglie; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla prova della responsabilità;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINELLA DOMENICO nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/07/1970 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; L
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Rinella Domenico per minaccia e lesioni personali in danno della moglie; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla prova della responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; PTM. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/6/2021 Il Cons e es nsore IyPtdente (An bre) ,DEPOSITATA (Ma ichelli) IN CANCELLERIA i 28 1;1 2021