Ordinanza — n. 29467/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAche il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto: - l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'aumento di pena in considerazione dei plurimi P grevi precedenti penali dell'imputata, sia specifici che per reati di altra natura (ma in ogni caso significativi), e in considerazione del fatto che le condotte illecite non sono state affatto occasionali e che coprono un lungo arco di vita della prevenuta; segno, inconfutabile, della prnrlività a delinquere dell'imputata P della sua aumentata pericolosità, bisognosa, per essere fronteggiata, di una accentuazione del trattamento sanzionatorio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'aumento di pena in considerazione dei plurimi P grevi precedenti penali dell'imputata, sia specifici che per reati di altra natura (ma in ogni caso significativi), e in considerazione del fatto che le condotte illecite non sono state affatto occasionali e che coprono un lungo arco di vita della prevenuta; segno, inconfutabile, della prnrlività a delinquere dell'imputata P della sua aumentata pericolosità, bisognosa, per essere fronteggiata, di una accentuazione del trattamento sanzionatorio;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALUPPI SIMONETTA nato a ROMA il 25/11/1957 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato quella di prima cura, che aveva condannato Galuppi Simonetta per reati di furto e possesso di oggetti atti alio scasso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto: - l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'aumento di pena in considerazione dei plurimi P grevi precedenti penali dell'imputata, sia specifici che per reati di altra natura (ma in ogni caso significativi), e in considerazione del fatto che le condotte illecite non sono state affatto occasionali e che coprono un lungo arco di vita della prevenuta; segno, inconfutabile, della prnrlività a delinquere dell'imputata P della sua aumentata pericolosità, bisognosa, per essere fronteggiata, di una accentuazione del trattamento sanzionatorio;
2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 rnd,pror.pern, ivi compresa, in ASRPn7A di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così rfpricn V8/6/2021 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere stensore i 2 8 2021 Il Presidente (Ar1ti Sembre) li