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Ordinanza — n. 29466/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29466/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29466/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIANI TOMMASO nato a BITONTO il 15/07/1987 avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Andriani Tommaso per furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità e dell'aggravante del mezzo fraudolento, nonché con riguardo alla determinazione della pena;

Regesto Legislator

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articolo 133 cod.pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29466/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) La spiegazione, data dagli °perenti, dell'aggravante del rnezzn fraudolento e perfettamente logica, dal momento che un'auto chiusa a chiave si può aprire solo mediante uno stratagemma, che concreta l'aggravante dell'art. 625, n. 2, cod. pen..

Parole chiave

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aggravamento della pena truffa aggravata furto aggravato in banda gravi addebiti penali crimine altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 133 cod.pen
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIANI TOMMASO nato a BITONTO il 15/07/1987 avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Andriani Tommaso per furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità e dell'aggravante del mezzo fraudolento, nonché con riguardo alla determinazione della pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al aiudice d'appello e da questi vaaliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. Invero:

a) La prova della responsabilità è stata desunta dal riconoscimento del ladro opereth dAlla polizia gindizieria P tAntd hacta, rOngPttUrP!P P virtnele l'ipotesi difensiva che gli operanti si siano sbagliati, atteso che la precedente conoscenza dell'imputato rende effettivamente certa la percezione da essi avuta intorno alla persona del guidatore dell'auto rubata.

b) La spiegazione, data dagli °perenti, dell'aggravante del rnezzn fraudolento e perfettamente logica, dal momento che un'auto chiusa a chiave si può aprire solo mediante uno stratagemma, che concreta l'aggravante dell'art. 625, n. 2, cod. pen..

r) La quentifirezione della perlA pilò P 24-P sindacata PVAnti quegti legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio enelitirh ci li vari elementi offerti della legge, sirche l'hhhligo della mhth. ,A7ione de parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla Adeguata o non Pereggiva; riò riimngtra, infatti, rhe egli ha roagiderato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nella specie, il riferimento ai plurimi precedenti penali e alla personalità dell'imputato giustifica pienamente l'irrogazione di una pena lievemente superiore al minimo edittale e la negazione delle attenuanti generiche; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano Ad escludere ogni profilo di colpa, anche della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso l'8/6/2021 Il Consiglieve qstensore Il Presidente (Ma ssichelli) IDEPOSITATA-ki IN CANCE