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Ordinanza — n. 29463/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29463/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29463/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale CALANDRI NICOLO' era stato condannato per il reato di falso ideologico. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29463/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali.

Parole chiave

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falsità ideologica in documenti ricorso per cassazione conformità alle norme tecniche sanzione disciplinare dell'avvocato esame di cassazione violazione dei doveri professionali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALANDRI NICOLO' nato a SAVIGLIANO il 01/04/1989 avverso la sentenza del 07/01/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale CALANDRI NICOLO' era stato condannato per il reato di falso ideologico. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de