Ordinanza — n. 29462/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale VIOLA ROCCO era stato condannato per il reato di furto aggravato ex art. 625 n.7 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 159 cod. pen; Ordinanza — n. 29462/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato perché il termine prescrizionale è decorso dopo l'emissione della sentenza di appello (28 febbraio 2020), giacché sono stati rilevati 108 gg. Di sospensione ex art. 159 cod. pen. Il secondo motivo è generico e fa riferimento a dati (quali "l'assenza di un permesso a costruire") eccentrici rispetto al capo di imputazione come risulta contestato. Il terzo e il quarto motivo sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA ROCCO nato a LIONI il 07/07/1949 avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale VIOLA ROCCO era stato condannato per il reato di furto aggravato ex art. 625 n.7 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine:
1) alla prescrizione del reato;
2) alla omessa notifica all'imputato contumace della modifica del capo di imputazione avvenuto in data 7 marzo 2014;
3) alla affermazione di responsabilità;
4) alla sussistenza dell'elemento psicologico; al trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato perché il termine prescrizionale è decorso dopo l'emissione della sentenza di appello (28 febbraio 2020), giacché sono stati rilevati 108 gg. Di sospensione ex art. 159 cod. pen. Il secondo motivo è generico e fa riferimento a dati (quali "l'assenza di un permesso a costruire") eccentrici rispetto al capo di imputazione come risulta contestato. Il terzo e il quarto motivo sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Essi, peraltro, sono versati in fatto e finalizzati a una rivalutazione delle prove, non ammissibile in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec6ì Roma, il 10 febbraio 2021 Il consi tenso