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Ordinanza — n. 29458/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29458/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29458/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BAJRIC MICHELE era stato condannato per il reato di tentato furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione dell'art. 129 c.p.p..

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Ordinanza — n. 29458/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione dell'art. 129 c.p.p..

Parole chiave

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reato mancato tentata truffa difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione dell'art. 129 c.p.p..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRIC MICHELE nato a BOVOLONE il 17/09/1999 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BAJRIC MICHELE era stato condannato per il reato di tentato furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione dell'art. 129 c.p.p..

2. Il ricorso è inammissibile per genericità, giacché è solo denunziata la violazione della suddetta norma processuale con motivo privo di argomentazioni. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così e o in Roma, il 10 febbraio 2021 Il co sialier estensore Il Presidente