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Ordinanza — n. 29457/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for attempted theft due to generic grounds lacking specific legal correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29457/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Kircheva Avgeniya and Stancheva Gina inadmissible. The defendants were convicted of attempted theft, and their lawyers argued for a specific application of the mitigation clause under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments were generic and failed to establish a specific correlation between the appellate decision's reasoning and the grounds for the appeal, violating procedural specificity requirements.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals lacking specific correlation between the contested decision's reasoning and the grounds for the appeal are inadmissible due to the absence of a specific legal argument.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity correlation of grounds attempted theft mitigation clause procedural violation Cassation court tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle imputate, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al concorso nel reato e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KIRCH EVA AVGENIYA nato il 23/01/1962 STANCH EVA GINA nato il 29/09/1982 avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale KIRCHEVA AVGENIYA e STANCHEVA GINA erano state condannate per il reato di tentato furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle imputate, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al concorso nel reato e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

2. I ricorsi sono inammissibili. Le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle di appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci e in Roma, il 10 febbraio 2021 Il consi liere stensore Il P