Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and failed to establish a specific correlation with the lower court's reasoning. The appellant's defense reiterated appellate arguments without addressing the explicit justifications provided by the appellate judgment. Consequently, the court applied the principle that vague grounds render an appeal inadmissible under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds cited are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the reasons of the contested decision and the arguments of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZONILE GIOVANNI nato a TARANTO il 05/08/1994 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO(gEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ZONILE GIOVANNI era stato condannato per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle di appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle nnmende. Così Roma, il