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Ordinanza — n. 29454/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29454/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale SRR AE (CUI 05PZ822) era stato condannato per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 73, comma quinto, DPR 309/90 e 495 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata oppure la semidetenzione.

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29454/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., 73, comma quinto, DPR 309/90 e 495 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata oppure la semidetenzione.

Parole chiave

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attenuazione della pena assistenza riabilitativa revisione della sentenza penale riesame della rendita AI ritiro della querela penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale SRR AE (CUI 05PZ822) era stato condannato per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 73, comma quinto, DPR 309/90 e 495 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SRR AE (CUI 05PZ822) nato il 10/12/1998 avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale SRR AE (CUI 05PZ822) era stato condannato per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 73, comma quinto, DPR 309/90 e 495 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata oppure la semidetenzione.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle di appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Va detto, peraltro, che sullo stesso motivo proposto con l'atto di appello la Corte territoriale ha motivato con argomentazioni congrue ed esenti da vizi di manifesta illogicità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d 'n Roma, il 10 febbraio 2021 Il con igliere stensore I