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Ordinanza — n. 29453/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and inadmissible reiteration of appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29453/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Beqja Adem inadmissible, confirming the lower court's conviction for injuries and threats. The defense argued for a re-evaluation of declarative evidence and sentencing, but the court found these generic complaints lacked the required specific correlation with the contested decision. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons of the contested decision and the arguments of the appeal, particularly when the appeal merely reiterates appellate complaints without new specific grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds correlation of arguments generic complaints Article 591 criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali minaccia nel diritto penale azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQJA ADEM nato a DURAZZO ( ALBANIA) il 05/04/1990 avverso la sentenza del 23/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BEQJA ADEM era stato condannato per i reati di lesioni e minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione della prova dichiarativa e al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle di appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche 'per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, i motivi relativi alla attendibilità della persona offesa sono versati in fatto e le deduzioni difensive sono finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle .mmende. Così aeciso i Roma, il 10 febbraio 2021 Il co sig