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Ordinanza — n. 29452/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29452/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Claudia Panizza's cassation appeal inadmissible due to generic grounds failing to correlate with the lower court's reasoning. The appellant argued for non-punishment under Art. 131 bis of the Penal Code, but the court found the censure too vague. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons of the appealed decision and the arguments of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement correlation of reasoning Art. 591 c.p.p. non-punishment defense procedural costs Cassa delle Ammende autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 7 legge 386/90
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale PANIZZA CLAUDIA era stata condannata per il reato di cui all'art. 7 legge 386/90.
art. 7 legge 386/90
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale PANIZZA CLAUDIA era stata condannata per il reato di cui all'art. 7 legge 386/90.
art. 131 bis cod. pen
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIZZA CLAUDIA nato a MIGLIARINO il 24/04/1945 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale PANIZZA CLAUDIA era stata condannata per il reato di cui all'art. 7 legge 386/90. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli• dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Va detto, peraltro, che sull'analogo motivo proposto con l'atto di appello la Corte territoriale ha motivato con argomentazioni congrue ed esenti da vizi di manifesta illogicità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa d- - .mmende. Cosi decio in Roma, il 10 febbraio 2021 Il co SK1 e estenso