Ordinanza — n. 29451/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BISCONTI GIOVANNI era stato condannato per il reato di bancarotta. La Corte territoriale ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla rideterminazione delle pene accessorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29451/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla rideterminazione delle pene accessorie.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCONTI GIOVANNI nato a BELMONTE MEZZAGNO il 07/04/1960 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BISCONTI GIOVANNI era stato condannato per il reato di bancarotta. La Corte territoriale ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla rideterminazione delle pene accessorie.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Va detto, peraltro, che sulla durata delle pene accessorie fallimentari la Corte territoriale ha motivato con argomentazioni congrue ed esenti da vizi di manifesta illogicità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della eciso i Roma, il 10 febbraio 2021 'gli re /DEP