Ordinanza — n. 29450/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale TONCIG PILAR era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen. e 55 d.lgs 231/07. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29450/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis cod. pen. e 55 d.lgs 231/07. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONCIG PILAR nato a GUASTALLA il 13/08/1981 avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale TONCIG PILAR era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen. e 55 d.lgs 231/07. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle di appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, i motivi relativi alla affermazione di responsabilità sono versati in fatto e le deduzioni difensive sono finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec orna, il 10 febbraio 2021 Il consi Il P esidente Gra DEPOSITATA IN CANCELLERIA M ssi