Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29449/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29449/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29449/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale FERRARI MEMOLE era stato condannato per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge processuale in relazione all'art.213 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29449/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge processuale in relazione all'art.213 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei proventi di reato licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione infrazione molto grave
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI MEMOLE nato a TRADATE il 19/07/1986 avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale FERRARI MEMOLE era stato condannato per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge processuale in relazione all'art.213 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità, giacché è solo denunziata la violazione della suddetta norma processuale con motivo sostanzialmente privo di argomentazioni. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così de e 'n Roma, il 10 febbraio 2021 Il consi stensore Il P