Ordinanza — n. 29446/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di 931-g----9o) " ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale FERRARI SANDRA era stata condannata per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità. Il difensore della parte civile ha depositato memoria, senza richiedere la liquidazione delle spese.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29446/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità. Il difensore della parte civile ha depositato memoria, senza richiedere la liquidazione delle spese.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI SANDRA nato a RIVA DEL GARDA il 18/06/1940 avverso la sentenza del 05/11/2019 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rasirm.Q.
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di 931-g----9o) " ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale FERRARI SANDRA era stata condannata per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità. Il difensore della parte civile ha depositato memoria, senza richiedere la liquidazione delle spese.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, i motivi sono versati in fatto e le deduzioni difensive sono finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Va inoltre rilevato che i vizi motivazionali denunziati non sono proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen. Non risulta essere stata formulata richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle a mende. Così de Roma, il 10 febbraio 2021 Il consiliere