Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were generic and failed to establish a specific correlation with the lower court's reasoning. The appellant's arguments merely repeated those from the appellate stage without addressing the explicit justifications provided by the Bologna Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the reasoning of the contested decision, which cannot ignore the explicit explanations provided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZURLA LORENZO nato a BOLOGNA il 13/05/1988 avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ZURLA LORENZO era stato condannato per il reato di tentato furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vini motivazionali in ordine al diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle di appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Va detto, peraltro, che sullo stesso motivo proposto con l'atto di appello la Corte territoriale ha motivato con argomentazioni congrue ed esenti da vizi di manifesta illogicità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell mhlende. Così dciso in loma, il 10 febbraio 2021 Il consi nsore residente Grazja Moli DEPOSITATA ssichel