Ordinanza — n. 29443/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BRUSCHETTA MARIA e DI SIMONE GIUSEPPE erano stati condannati per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche, della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29443/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche, della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUSCHETTA MARIA nato a MESSINA il 28/03/1969 DI SIMONE GIUSEPPE nato a GIBELLINA il 12/09/1965 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BRUSCHETTA MARIA e DI SIMONE GIUSEPPE erano stati condannati per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche, della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio.
2. I ricorsi sono inammissibili. Le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle di appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del 'motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, i motivi relativi alla affermazione di responsabilità sono versati in fatto e le deduzioni difensive sono finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021 Il cons este