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Ordinanza — n. 29440/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29440/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29440/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto dì interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale IUGA ADRIAN EMANUEL era stato condannato per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione dell'art. 129 c.p.p..

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Ordinanza — n. 29440/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione dell'art. 129 c.p.p..

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa imputazione di furto furto di lieve entità gravi addebiti penali impunità azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione dell'art. 129 c.p.p..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IUGA ADRIAN EMANUEL nato il 25/06/1978 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto dì interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale IUGA ADRIAN EMANUEL era stato condannato per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione dell'art. 129 c.p.p..

2. Il ricorso è inammissibile per genericità, giacché è solo denunziata la violazione della suddetta norma processuale con motivo privo di argomentazioni. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021 Il consigliere es\Fensore Il Presidente