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Ordinanza — n. 29438/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29438/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29438/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale GIORDANO ROSARIO era stato condannato per il reato di lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29438/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario risarcimento del danno civile risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento riscossione di pene pecuniarie danno differenziale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ROSARIO nato a CATANIA il 08/05/1967 avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale GIORDANO ROSARIO era stato condannato per il reato di lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, il primo motivo di ricorso è versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha motivato anche sul trattamento sanzionatorio (pag. 4 della sentenza, con valutazioni di merito supportate da argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci • in Roma, il 10 febbraio 2021 Il consi tensore