Sentenza — n. 29437/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIOCAN LUCICA SILVICA nato il 21/09/1985 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che, per quanto di interesse in questa sede, con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, CIOCAN LUCICA SILVICA fu ritenuta responsabile del reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputata, evidenziando che dopo la sentenza di appello è stata rimessa la querela con contestuale accettazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29437/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 11 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputata, evidenziando che dopo la sentenza di appello è stata rimessa la querela con contestuale accettazione;
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIOCAN LUCICA SILVICA nato il 21/09/1985 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che, per quanto di interesse in questa sede, con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, CIOCAN LUCICA SILVICA fu ritenuta responsabile del reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputata, evidenziando che dopo la sentenza di appello è stata rimessa la querela con contestuale accettazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la persona offesa ha rimesso la querela e che v'è stata accettazione da parte dell'imputata, così come documentato dagli atti acquisiti; - che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere il reato contestato estinto per remissione di querela; - che l'aggravante contestata non è ostativa, giacché non è tra quelle indicate nel terzo comma dell'art. 624 cod. pen.; - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputata, né, in .generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, peraltro comportando i vizi denunciati con gli altri motivi un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dalla intervenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.);
P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così d n Roma, il 10 febbraio 2021 Il co estenso