Ordinanza — n. 29435/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ZEROUGE ATHMONE era stato condannato per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata assoluzione per falso grossolano e al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29435/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 497 bis cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata assoluzione per falso grossolano e al trattamento sanzionatorio.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEROUGE ATHMONE nato il 26/11/1990 avverso la sentenza del 15/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ZEROUGE ATHMONE era stato condannato per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata assoluzione per falso grossolano e al trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Va detto, peraltro, che nella sentenza impugnata si rinviene congrua e non manifestamente illogica motivazione sia sul profilo del falso grossolano sia sul trattamento sanzionatorio, con valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de5jso Roma, il 10 febbraio 2021 Il consi tens