Ordinanza — n. 29431/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale VANACORE LUANA era stata condannata per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. pen; Ordinanza — n. 29431/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANACORE LUANA nato a ACQUI TERME il 30/01/1987 avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAgato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale VANACORE LUANA era stata condannata per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali.
2. Il ricorso è inammissibile per tardività (essendo stato proposto oltre il termine previsto per l'impugnazione) e, comunque, per aspecificità, oltre che per manifesta infondatezza. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, il primo motivo è versato in fatto e le deduzioni difensive sono finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 4occ au-arto P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 91hzt1o%‘4uro in favore della cassa delle ammende. Così de "so in Roma, il 10 febbraio 2021 Il co iglier estensore Il re