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Ordinanza — n. 29429/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29429/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29429/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- condannato HUDOROVIC SONNY era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29429/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Parole chiave

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aggravamento della pena attenuazione della pena restituzione speciale truffa aggravata furto aggravato peggioramento del danno alla salute
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC SONNY nato a PALMANOVA il 21/01/1992 avverso la sentenza del 27/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- condannato HUDOROVIC SONNY era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile perché l'attenuante invocata non risulta essere stata richiesta in appello. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell ammende. Così eciso in Roma, il 10 febbraio 2021 Il consigliere estensore Il Presidente