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Ordinanza — n. 29427/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29427/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29427/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale FRASCHINI DANNY era stato condannato per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 29427/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen..

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda sanzione penale perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie diritto al risarcimento danni ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCHINI DANNY nato a PIACENZA il 03/05/1990 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale FRASCHINI DANNY era stato condannato per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021 Il consig+i-ere estensore Il Presidente