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Ordinanza — n. 29423/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29423/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's defense was rejected because the grounds cited were too generic and failed to establish a specific correlation with the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal violated the principle of specific motivation required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606, comma 2 bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the reasoning of the contested decision, as the reviewing court cannot ignore the explicit statements of the lower judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of correlation specific motivation criminal procedure code procedural costs Cassation review ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 2 bis cod. pen.
Va inoltre rilevato che i vizi motivazionali denunziati non sono proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISANO FRANCESCA ANNA MARIA nato a CATANIA il 29/09/1956 avverso la sentenza del 08/10/2019 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale MAISANO FRANCESCA ANNA MARIA era stata condannata per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, i motivi sono versati in fatto e le deduzioni difensive sono finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Va inoltre rilevato che i vizi motivazionali denunziati non sono proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen. Quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, sebbene il Tribunale non abbia specificamente motivato sul punto, si rileva che il motivo di appello era assolutamente generico. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decop Roma, il 10 febbraio 2021 Il consig