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Ordinanza — n. 29421/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29421/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated robbery, citing four grounds including prescription, liability, aggravating circumstances, and continuation of the crime. The court rejected the appeal because two grounds were too generic and lacked specific correlation with the lower court's reasoning, while the remaining grounds were either substantively unfounded or non-syndicable in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 159, comma 2 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific correlation with the lower court's reasoning, or if they concern matters of fact or non-syndicable merit.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds requirement lack of specific correlation prescription period calculation legality review limits continuation of crime aggravating circumstances durata eccessiva del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 159, comma 2 c.p.
Non controversa la deduzione difensiva secondo la quale nel caso di specie non si applica l'art. 159, comma secondo, cod.
art. 7 legge 203/91
385/93, aggravato dall'art. 7 legge 203/91 (ora art.
art. 416 bis cod. pen
Quanto alle deduzioni relative al riconoscimento della continuazione "esterna con la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE SALVATORE nato a TAURIANOVA il 19/06/1965 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BARONE SALVATORE era stato condannato per il reato di cui all'art. 132 d.l. n. 385/93, aggravato dall'art. 7 legge 203/91 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.). Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando quattro motivi:

1) violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla prescrizione;

2) violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità;

3) violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla sussistenza della aggravante;

4) violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte con i motivi due e tre sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, i suindicati motivi sono versati in fatto e le deduzioni difensive sono finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla affermazione di responsabilità e alla sussistenza dell'aggravante nella motivazione della sentenza (pagg. 24 e seguenti) si rinviene congrua motivazione, esente da vizi di manifesta illogicità. Il quarto motivo attiene sostanzialmente al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale la Corte territoriale ha specificamente motivato con valutazioni di merito non sindacabili in questa sede.

Quanto alle deduzioni relative al riconoscimento della continuazione "esterna con la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel processo cd Bosco Selvaggio", va rilevato che esse si sostanziano in censure pedissequamente reiterative di quelle proposte con l'atto di appello sulle quali la sentenza impugnata ha motivato specificamente (pag. 28). Residua la valutazione del primo motivo di ricorso sulla prescrizione, che risulta manifestamente infondato. Non controversa la deduzione difensiva secondo la quale nel caso di specie non si applica l'art. 159, comma secondo, cod. pen. come riformato dalla legge n. 103/2017, va evidenziato che il termine prescrizionale è decorso solo in data 24 luglio 2019 (e quindi dopo la sentenza di appello), calcolati 204 giorni di sospensione (126 giorni rilevati in grado di appello per un rinvio disposto per astensione della difesa e gli altri giorni rilevati in primo grado, per rinvii disposti su richiesta e per astensione della difesa).

Orbene, tenuto conto della inammissibilità degli altri motivi di ricorso, la decorrenza del termine prescrizionale dopo la sentenza impugnata non può rilevare ai fini della declaratoria di estinzione del reato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore