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Ordinanza — n. 29391/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and failing to specify legal grounds against appellate court's conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29391/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was too generic and failed to specify the legal grounds for challenging the conviction. The appellant argued that the lower court omitted the 'beyond reasonable doubt' standard, but the court found the arguments repetitive and lacking specific factual or legal comparisons. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The cassation appeal must specifically indicate the legal grounds and factual elements supporting the dissent; generic complaints without a precise comparison to the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specific legal reasoning cassation procedure beyond reasonable doubt appellate review court costs responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTTONE EMANUELE nato a PALERMO il 10/04/1997 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; »)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cottone Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce manifesta illogicità della motivazione per l'omessa applicazione del canone di valutazione dell—oltre ogni ragionevole dubbio", laddove si è ritenuta la responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché generico e perché volto a prefigurare una lettura alternativa delle emergenze probatorie.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Palermo, le censura sollevate appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche, perché non illustrano le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. Esula, inoltre, dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore ; Il Presidente Daniela Dawan t..-