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Ordinanza — n. 29390/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against administrative license suspension as mandatory law application, not discretionary sentencing error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29390/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Filippo Perrone's appeal against a suspended driving license sentence inadmissible under Article 448 of the Criminal Procedure Code. Perrone argued the suspension was an arbitrary administrative penalty, but the court ruled it was a mandatory legal consequence applied by the judge. Consequently, the appeal was rejected, and Perrone was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 590-bis c.p.: The court held that the mandatory application of an administrative license suspension constitutes a legal requirement rather than a discretionary sentencing error, rendering appeals based on its severity inadmissible.

Parole chiave

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administrative license suspension mandatory legal consequence Criminal Procedure Code inadmissible appeal sentencing discretion accessory penalty driving license revocation perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Premesso che, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 590-bis, comma 5 n. 2 e comma 8 cod. pen.
Perrone Filippo, imputato del reato di cui all'art. 590-bis, comma 5 n. 2 e comma 8 cod. pen., ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art.
L. n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
pen., ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Gip del Tribunale di Paola.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE FILIPPO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 23/02/1985 avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Perrone Filippo, imputato del reato di cui all'art. 590-bis, comma 5 n. 2 e comma 8 cod. pen., ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Gip del Tribunale di Paola. Deduce mancanza di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, irrogata quasi nel suo massimo edittale. Il ricorso è inammissibile. Premesso che, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, si osserva che, diversamente da quanto assume il ricorrente, la sanzione amministrativa accessoria si applica ope legis.

La stessa non é, peraltro, illegittima atteso che il Giudice, nel non applicare la più grave sanzione della revoca, ha motivato la durata della disposta sospensione della patente in considerazione delle «plurime lesioni cagionate e dell'entità delle stesse». All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presi len Daniela Dawan atrizia Pc iàlli —ham-tatca