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Ordinanza — n. 29389/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29389/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29389/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMPERATORE MICHELA nato a CESENA il 24/01/1982 CELAJ LANTI nato il 01/05/1988 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Imperatore Michela e Celaj Lanti ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, che li ha ritenuti responsabili del reato di cui agli art. 110, 73 comma 4, d.P.R. 309/90. Imperatore Michela deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Celaj Lanti lamenta erronea applicazione dell'art. 163, nonché mancanza e manifesta illogicità per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29389/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 73 comma 4, d.P.R. 309/90. Imperatore Michela deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Celaj Lanti lamenta erronea applicazione dell'art. 163, nonché mancanza e manifesta illogicità per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative decisione incidentale impugnabile atti impugnabili impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni di persecuzione contraddittorie revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Entrambi lamentano erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata attestazione della pena base nel minimo edittale.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMPERATORE MICHELA nato a CESENA il 24/01/1982 CELAJ LANTI nato il 01/05/1988 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Imperatore Michela e Celaj Lanti ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, che li ha ritenuti responsabili del reato di cui agli art. 110, 73 comma 4, d.P.R. 309/90. Imperatore Michela deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Celaj Lanti lamenta erronea applicazione dell'art. 163, nonché mancanza e manifesta illogicità per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Entrambi lamentano erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata attestazione della pena base nel minimo edittale. I ricorsi sono inammissibili. Oltre a non coniugarsi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono - così risolvendosi in assunti privi della necessaria specificità - le censure sollevate sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio in ordine al quale, valutate le deduzioni difensive, vi è adeguata motivazione. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore IN li Pres Daniela Dawan i 2 7 1G 221 P