Ordinanza — n. 29388/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HODAJ ALEKSANDER nato il 06/09/1981 SHTAMA ALTIN nato il 23/03/1979 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Hodaj Aleksander e Shtama Altin ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., ha riformato la pena inflitta al primo, confermando invece le statuizioni di condanna con riguardo al secondo. Entrambi gli imputati sono stati chiamati a rispondere di più reati di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90. Hodaj deduce inosservanza dell'art. 133 cod. pen. Shtama eccepisce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul punto; manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui al capo 45) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29388/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso di Hodaj è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599- bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. Il ricorso di Shtama è inammissibile. Le censure sollevate, infatti, appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche, perché non illustrano le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HODAJ ALEKSANDER nato il 06/09/1981 SHTAMA ALTIN nato il 23/03/1979 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hodaj Aleksander e Shtama Altin ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., ha riformato la pena inflitta al primo, confermando invece le statuizioni di condanna con riguardo al secondo. Entrambi gli imputati sono stati chiamati a rispondere di più reati di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90. Hodaj deduce inosservanza dell'art. 133 cod. pen. Shtama eccepisce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul punto; manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui al capo 45) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso di Hodaj è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599- bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. Il ricorso di Shtama è inammissibile. Le censure sollevate, infatti, appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche, perché non illustrano le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Parimenti si dica con riguardo alle doglianze sul trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo motivo di ricorso. Sul punto, la sentenza impugnata, esaminate le deduzioni difensive, offre una motivazione del tutto adeguata laddove reputa corretto il ragionamento del primo giudice in ordine alla pena irrogata che ha tenuto conto del favor rei circa l'incertezza della transazione. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patrizi ccialli C42- I