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Ordinanza — n. 29387/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29387/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29387/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONIYEMALECHI ABEL ( CUI: 051TRC9) nato il 29/07/1997 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Oniyemalechi Abel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato pronuncia resa in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente (eroina e cocaina), suddivisa in complessivi 91 involucri che ingoiava. Deduce inosservanza dell'art. 114, cod. pen. e dell'art. 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione sui rispettivi punti. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere generico, è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29387/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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accuse di abuso domanda d'asilo di cittadino nigeriano perseguimento penale per diffamazione aborto illegale abuso di alcol africa orientale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
e dell'art. 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione sui rispettivi punti.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONIYEMALECHI ABEL ( CUI: 051TRC9) nato il 29/07/1997 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oniyemalechi Abel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato pronuncia resa in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente (eroina e cocaina), suddivisa in complessivi 91 involucri che ingoiava. Deduce inosservanza dell'art. 114, cod. pen. e dell'art. 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione sui rispettivi punti. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere generico, è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patrizia Piccialli „h Ani.;