Ordinanza — n. 29386/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNUCCIA GIUSEPPE nato a CATANIA il 29/03/1983 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Mannuccia Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado per aver operato una riduzione della pena, ha confermato la sua responsabilità per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Caltanissetta le censure sollevate appaiono oltremodo generiche ed aspecifíche, perché non illustrano le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29386/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Caltanissetta le censure sollevate appaiono oltremodo generiche ed aspecifíche, perché non illustrano le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNUCCIA GIUSEPPE nato a CATANIA il 29/03/1983 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mannuccia Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado per aver operato una riduzione della pena, ha confermato la sua responsabilità per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Caltanissetta le censure sollevate appaiono oltremodo generiche ed aspecifíche, perché non illustrano le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettíbilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza dì una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche.
Parimenti si dica con riguardo alle doglianze sul trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo motivo di ricorso. Sul punto, la sentenza impugnata, esaminate le deduzioni difensive, offre una motivazione del tutto adeguata laddove giustifica l'irrogazione di una pena in misura superiore al minimo edittale sul rilievo che l'imputato «era già alla terza violazione del disposto di cui all'art. 116 Cds, dimostrando perciò che nessuna funzione dì emenda aveva conseguito la pregressa irrogazione dì sanzioni amministrative». All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore 0 Il Presiqente Daniela Dawan I Patrizi iccialli Jobit".9 d