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Ordinanza — n. 29385/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29385/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29385/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Dagoberto Scardigli ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 5 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Arezzo il 23 maggio 2019 in relazione a reato di guida in stato d'ebbrezza, commesso il 15 settembre 2016. Il ricorso consta di tre distinti motivi di doglianza; con ciascuno di essi, peraltro, l'esponente denuncia - sia pure sotto diversi aspetti - vizio di motivazione in relazione alla mancata osservanza di quanto disposto dall'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., conseguente al fatto che l'avvertimento al conducente da sottoporre ad accertamento etilometrico della sua facoltà dì farsi assistere da un difensore di fiducia sarebbe stato dato in forma non valida, ossia oralmente, sebbene tale avviso fosse obbligatorio in quanto (contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito) il prelievo ematico eseguito sulla persona dell'imputato non era finalizzato a scopi terapeutici o nell'ambito di protocolli sanitari, ma fu espressamente richiesto dall'autorità di polizia giudiziaria a fini di accertamento dello stato di ebbrezza, ciò che comporta nullità della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 114 disp.att. cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29385/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato in tutti e tre i motivi. Quanto, infatti, alla dedotta violazione dell'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., dando per acquisita la finalità di acquisizione di elementi probatori circa lo stato di ebbrezza del prevenuto, la circostanza dell'avvenuto avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (adempimento effettivamente dovuto nel caso di specie) è stata riferita in narrativa, nel testo della motivazione della sentenza; al riguardo, come pure chiarito dalla Corte distrettuale, è del tutto irrilevante la forma dell'avviso e, del resto, la questione - che era stata devoluta alle Sezioni Unite - è stata restituita alla Sezione remittente, per assenza di un contrasto di giurisprudenza.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata sottrazione alla prova del sangue guida nonostante revoca della patente reato di coazione reato grave di stupefacenti violazione grave delle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp.att. cod.proc.pen
Il ricorso consta di tre distinti motivi di doglianza; con ciascuno di essi, peraltro, l'esponente denuncia - sia pure sotto diversi aspetti - vizio di motivazione in relazione alla mancata osservanza di quanto disposto dall'art. 114 disp.att.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDIGLI DAGOBERTO nato a LIVORNO il 27/02/1934 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Dagoberto Scardigli ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 5 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Arezzo il 23 maggio 2019 in relazione a reato di guida in stato d'ebbrezza, commesso il 15 settembre 2016. Il ricorso consta di tre distinti motivi di doglianza; con ciascuno di essi, peraltro, l'esponente denuncia - sia pure sotto diversi aspetti - vizio di motivazione in relazione alla mancata osservanza di quanto disposto dall'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., conseguente al fatto che l'avvertimento al conducente da sottoporre ad accertamento etilometrico della sua facoltà dì farsi assistere da un difensore di fiducia sarebbe stato dato in forma non valida, ossia oralmente, sebbene tale avviso fosse obbligatorio in quanto (contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito) il prelievo ematico eseguito sulla persona dell'imputato non era finalizzato a scopi terapeutici o nell'ambito di protocolli sanitari, ma fu espressamente richiesto dall'autorità di polizia giudiziaria a fini di accertamento dello stato di ebbrezza, ciò che comporta nullità della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato in tutti e tre i motivi. Quanto, infatti, alla dedotta violazione dell'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., dando per acquisita la finalità di acquisizione di elementi probatori circa lo stato di ebbrezza del prevenuto, la circostanza dell'avvenuto avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (adempimento effettivamente dovuto nel caso di specie) è stata riferita in narrativa, nel testo della motivazione della sentenza; al riguardo, come pure chiarito dalla Corte distrettuale, è del tutto irrilevante la forma dell'avviso e, del resto, la questione - che era stata devoluta alle Sezioni Unite - è stata restituita alla Sezione remittente, per assenza di un contrasto di giurisprudenza.

Del resto è noto che, secondo l'indirizzo correntemente adottato nella giurisprudenza della Corte in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante (Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019 - dep. 29/01/2020, Tartaro, Rv. 27802701; in senso conforme Sez. 4, Sentenza n. 7677 del 06/02/2019, Rv. 275148).2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere es ensore La Presi nte (Giuseppe P