Sentenza — n. 29383/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARoberto Cavallo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno, in data 6 novembre 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Salerno il 1 ottobre 2019 in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera C, Cod.Strada, commesso il 20 settembre 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod.pen; Sentenza — n. 29383/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lettera C, Cod.Strada, commesso il 20 settembre 2014.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVALLO ROBERTO nato a MONTECORVINO ROVELLA il 10/03/1973 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Roberto Cavallo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno, in data 6 novembre 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Salerno il 1 ottobre 2019 in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera C, Cod.Strada, commesso il 20 settembre 2014.
2. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo l'esponente denuncia violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., in relazione al fatto che in realtà la violazione doveva essere ricondotta all'interno della meno grave ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lettera B, atteso che il tasso alcolemico era inferiore a 1,50 g/l. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva, pur trattandosi di reato contravvenzionale.
3. Il primo motivo non può dirsi manifestamente infondato e risulta assorbente di ogni altra questione. Il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto da parte della Corte di merito risulta basato essenzialmente sul tasso alcolemico, che viene reputato tale da integrare l'ipotesi di cui alla lettera C dell'art. 186 cpv. C.d.S.; ipotesi in relazione alla quale viene confermata la pena irrogata in primo grado. Invero, è ius receptum che, per stabilire la fascia in cui si colloca lo stato d'ebbrezza del soggetto sottoposto ad accertamento, in presenza di due misurazioni alcolirnetriche che abbiano dato valori diversi, deve essere presa in considerazione quella corrispondente al tasso più basso (Sez. 4, n. 3346 del 24/11/2009 - dep. 2010, Gennaro, Rv. 246390). Di tal che nella specie doveva essere ritenuta l'ipotesi di cui alla lettera B del citato art. 186 cpv., atteso che nella prima misurazione il tasso alcolemico risultava inferiore a g/I 1,5 (per l'esattezza era di g/I 1,40).
4. Ciò posto, ed in relazione alla data di commissione del reato e all'irrilevanza dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, lo stesso risulta a oggi interamente decorso, con conseguente estinzione del reato. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 23 giug