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Ordinanza — n. 29382/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29382/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29382/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Luciano Arcarese ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta, in data 1 dicembre 2020, ha parzialmente riformato nella quantificazione della pena, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale nisseno il 25 ottobre 2018 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza . Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, con il quale l'esponente denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione alla dedotta inutilizzabilità del verbale di accertamento in relazione alla mancata osservanza di quanto disposto dall'art. 354 cod.proc.pen. e alla carenza probatoria in ordine all'avvertimento al conducente da sottoporre ad accertamento etilometrico della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; nonché al mancato consenso espresso dall'interessato al prelievo ematico.

Regesto Legislator

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art. 354 cod.proc.pen, art. 114 disp.att. cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29382/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, con il quale l'esponente denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione alla dedotta inutilizzabilità del verbale di accertamento in relazione alla mancata osservanza di quanto disposto dall'art. 354 cod.proc.pen. e alla carenza probatoria in ordine all'avvertimento al conducente da sottoporre ad accertamento etilometrico della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; nonché al mancato consenso espresso dall'interessato al prelievo ematico.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata violazione semplice della LCStr esame dell'alito traffico aggravato di stupefacenti guida senza autorizzazione idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 354 cod.proc.pen
Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, con il quale l'esponente denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione alla dedotta inutilizzabilità del verbale di accertamento in relazione alla mancata osservanza di quanto disposto dall'art. 354 cod.proc.pen.
art. 114 disp.att. cod.proc.pen
Ed invero, quanto alla dedotta violazione dell'art. 114 disp.att.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCARESE LUCIANO nato a SAN CATALDO il 15/10/1984 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Luciano Arcarese ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta, in data 1 dicembre 2020, ha parzialmente riformato nella quantificazione della pena, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale nisseno il 25 ottobre 2018 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza . Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, con il quale l'esponente denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione alla dedotta inutilizzabilità del verbale di accertamento in relazione alla mancata osservanza di quanto disposto dall'art. 354 cod.proc.pen. e alla carenza probatoria in ordine all'avvertimento al conducente da sottoporre ad accertamento etilometrico della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; nonché al mancato consenso espresso dall'interessato al prelievo ematico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, quanto alla dedotta violazione dell'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., è stato precisato dalla Corte di merito che la circostanza è stata comprovata sia dal verbale di accertamenti urgenti, sia dallo stesso orario della certificazione del laboratorio di analisi, talchè è ininfluente il fatto che nella richiesta di accertamento stilata dalla polizia giudiziaria, ove è riportato l'avviso di cui all'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., non fossero riportati data e ora della stessa; del resto, come osserva la Corte nissena, è del tutto ovvio che l'avviso fosse stato dato prima dell'esecuzione del prelievo. Quanto al mancato consenso dell'interessato, la questione non risulta proposta con i motivi d'appello, con conseguente improponibilità della stessa ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen..

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il Tanto 2021. Il Consigliere tensore i La Presidente (Giuseppe avich) 17.; ',Catrizia P