Ordinanza — n. 29381/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAlberto Appoggetti ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 22 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Ancona il 16 luglio 2020 in relazione a reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, reputando che la Corte di merito non abbia considerato il fatto nella sua globalità, alla luce dell'attuale configurazione della lex mitior. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena in misura superiore al minimo, pur a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29381/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APPOGGETTI ALBERTO nato a ANCONA il 30/03/1969 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Alberto Appoggetti ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 22 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Ancona il 16 luglio 2020 in relazione a reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, reputando che la Corte di merito non abbia considerato il fatto nella sua globalità, alla luce dell'attuale configurazione della lex mitior. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena in misura superiore al minimo, pur a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, infatti, propone un inquadramento della condotta nell'ipotesi di lieve entità, a fronte di un sequestro di quantitativi rilevanti di stupefacente di vario tipo (cocaina, ecstasy, shaboo ecc.), aventi un principio attivo da cui erano ricavabili diverse centinaia di dosi medie singole. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, a cominciare dal dato ponderale e all'elevato numero di dosi ricavabili dallo stupefacente in sequestro.
Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). Quanto poi all'assolvimento dell'onere motivazionale da parte della Corte territoriale, si ricorda che la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez.
U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez.
U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri).
Risulta perciò evidente, alla stregua di quanto emerge in atti, la correttezza dell'impianto argonnentativo della sentenza impugnata, laddove il compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente non consente di qualificare la sua condotta come di minima offensività, atteso il non minimale quantitativo di stupefacente. Il secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato: è pacifico in giurisprudenza che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949); ed è chiaro che nel caso di specie la pena, di poco superiore al minimo edittale, risulta adeguatamente giustificata in rapporto al disvalore del fatto.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere