Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation for drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fatty Siney inadmissible regarding a drug trafficking conviction. The appellant argued the lower court failed to determine the minimum absolute sentence, but the Court held sentencing discretion is protected under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the congruity of the sentence as it falls within the discretion of the trial judge, and an appeal claiming a failure to set the minimum absolute sentence is inadmissible if the sentence aligns with statutory principles and mitigating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTY SINEY nato il 01/09/1986 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; i t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fatty Siney ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 11 dicembre 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Torino il 1 giugno 2020 in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata determinazione della pena nei minimi assoluti. 1.2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Ed invero, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); la pena applicata si attesta esattamente sui minimi assoluti in rapporto al reato contestato, al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla scelta del rito abbreviato; mentre è stata argomentata in termini insuscettibili di censura in questa sede l'esclusione dai benefici di legge, stante la motivazione resa dalla Corte di merito circa la prognosi negativa circa l'astensione del prevenuto dal commettere ulteriori reati. 1.3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere est n