Ordinanza — n. 29378/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAmar Sohail e Annjad Parvez ricorrono avverso la sentenza con la quale in data 19 giugno 2020 il Tribunale di Bologna ha applicato nei loro confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reati p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I ricorsi constano entrambi di un singolo motivo con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29378/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. in relazione a reati p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I ricorsi constano entrambi di un singolo motivo con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMAR SOHAIL nato il 29/10/1977 AMJAD PARVEZ nato il 04/04/1968 avverso la sentenza del 19/06/2020 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; ,4
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Amar Sohail e Annjad Parvez ricorrono avverso la sentenza con la quale in data 19 giugno 2020 il Tribunale di Bologna ha applicato nei loro confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reati p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
2. I ricorsi constano entrambi di un singolo motivo con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..
3. I ricorsi sono inammissibili per essere stati presentati avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 per ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consiglier