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Ordinanza — n. 29377/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29377/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29377/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Essabri Hicham ricorre avverso la sentenza con la quale in data 24 settembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitti p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge nell'indicazione della pena applicata dal giudice, che non ha tenuto conto dell'attenuante dì cui all'art. 62 n. 4 cod,pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29377/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Certamente non rientra tra le ipotesi in cui è ammesso il ricorso in base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la determinazione della pena in termini non specificamente indicati nel patto e non compresi nei passaggi di calcolo della pena stessa. Pertanto nella specie il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
del Tribunale di Bologna ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSABRI HICHAM nato il 01/08/1996 avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Essabri Hicham ricorre avverso la sentenza con la quale in data 24 settembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitti p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge nell'indicazione della pena applicata dal giudice, che non ha tenuto conto dell'attenuante dì cui all'art. 62 n. 4 cod,pen..

2. Il ricorso é inammissibile per essere stato articolato in modo affatto generico, oltrechè per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

Certamente non rientra tra le ipotesi in cui è ammesso il ricorso in base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la determinazione della pena in termini non specificamente indicati nel patto e non compresi nei passaggi di calcolo della pena stessa. Pertanto nella specie il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere tensore